DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. 128 - Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici

Coming into Force14 Maggio 1986
Enactment Date13 Marzo 1986
Published date29 Aprile 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/04/29/086U0128/CONSOLIDATED/19981113
Official Gazette PublicationGU n.98 del 29-04-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 189 e 358, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, lettera, c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro della sanita'; EMANA il seguente decreto:

E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, concernenti la produzione e il commercio dei presidi medico chirurgici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 1986 COSSIGA CRAXI Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 14

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 1998, N. 392

Regolamento

TESTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Definizioni

I presidi medico-chirurgici di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 6 della legge 1 maggio 1941, n. 422, si dividono in tre gruppi:

  1. presidi chimici;

  2. dispositivi medici;

  3. diagnostici in vitro.

    Possono essere qualificati come presidi chimici i prodotti chimici usati dall'uomo, sull'animale o nell'ambiente domestico, civile e industriale, costituiti da una o piu' sostanze cui sia attribuita azione disinfettante, disinfestante, insetto-repellente, detergente o conservante, ovvero azione spermicida o altra azione contraccettiva di tipo chimico.

    Possono, altresi', considerarsi, agli effetti del presente regolamento, come presidi medico-chirurgici chimici i fili di sutura e gli altri materiali assorbibili, nonche' i tamponi interni per l'igiene intima femminile.

    Non possono essere considerati presidi medico-chirurgici i prodotti aventi caratteristiche di medicinali, di cosmetici o di dietetici.

    Possono essere qualificati come dispositivi medici gli strumenti, gli apparecchi, i dispositivi e simili, previsti per l'impiego diretto nella diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione di malattie o di condizioni fisiologiche particolari anche nell'ambito veterinario, e il cui effetto principale non si esplica tramite azioni chimiche e farmacologiche.

    Art. 2.

    Classificazione dei presidi medico-chirurgici

    I presidi medico-chirurgici di cui alla lettera a) del primo

    comma dell'articolo precedente si suddividono nelle seguenti classi:

    Classe I: prodotti disinfettanti destinati ad essere usati

    sull'uomo o sull'animale;

    Classe II: prodotti disinfettanti per oggetti e per ambienti;

    Classe III: insetticidi, insetto-repellenti e disinfestanti

    destinati ad essere usati sull'uomo o sull'animale;

    Classe IV: insetticidi, insetto-repellenti e disinfestanti per

    uso ambientale e altri prodotti destinati a combattere organismi

    animali e vegetali nocivi all'ambiente, esclusi i prodotti

    disciplinati dal regolamento approvato con decreto del Presidente

    della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e relativi provvedimenti di attuazione;

    Classe V: prodotti per la disinfezione, la pulizia, la

    conservazione, la lubrificazione di strumenti e di oggetti da applicare sul corpo umano;

    Classe VI: prodotti spermicidi ed altri prodotti aventi azione

    contraccettiva assimilata;

    Classe VII: prodotti non rientranti nelle classi precedenti.

    I presidi medico-chirurgici di cui alla lettera b) del primo

    comma dell'articolo precedente si suddividono nelle seguenti classi:

    Classe A: apparecchi o prodotti per uso personale esterno privi

    di sorgente energetica, con funzioni di supporto, contenimento o simili, esplicate in via esclusivamente meccanica;

    Classe B: apparecchi o prodotti con funzioni di misurazione,

    auscultazione o rilevazione di funzioni organiche di interesse sanitario;

    Classe C: apparecchi o prodotti privi di sorgente energetica

    destinati ad essere introdotti o a contenere sostanze da introdurre

    nel corpo mediante collegamento, inserimento e penetrazione non definita;

    Classe D: apparecchi o prodotti aventi le caratteristiche di cui

    alla classe C, ma la cui introduzione nel corpo e' a lungo termine;

    Classe E: apparecchi o prodotti per uso personale esterno

    provvisti di sorgente energetica, con funzioni di stimolazione

    elettrica o meccanica o di ausilio alle deficienze motorie e sensorie;

    Classe F: apparecchi o prodotti per uso personale interno

    provvisti di sorgente energetica con funzioni analoghe a quelle

    della classe E e il cui inserimento nel corpo implica attivita' chirurgica;

    Classe G: apparecchi o strumenti provvisti di sorgente energetica

    e destinati ad essere collegati o applicati al corpo a scopo diagnostico, terapeutico o di riabilitazione;

    Classe H: apparecchi o prodotti per uso odontoiatrico destinati

    ad essere introdotti nel cavo orale.

    I presidi medico-chirurgici di cui alla lettera c) del primo

    comma dell'articolo precedente, si suddividono nelle seguenti classi:

    Classe 1: prodotti per accertamenti diagnostici di laboratorio,

    ad uso umano e veterinario;

    Classe 2: prodotti per accertamenti diagnostici in vitro

    domiciliari, ad uso umano e veterinario.

    Art. 3.

    Individuazione dei presidi medico-chirurgici e norme tecniche

    Il Ministro della sanita' individua con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'istituto superiore di sanita' e il Consiglio superiore di sanita', le categorie di prodotti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 e rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 2, cui si applicano le disposizioni dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento.

    I decreti di cui al comma precedente prevedono le norme tecniche cui debbono corrispondere i presidi di volta in volta considerati, le procedure di autorizzazione cui e' subordinata la loro immissione in commercio, le conseguenti documentazioni, i dati e le informazioni da presentare da parte delle aziende responsabili dell'immissione sul mercato nazionale e, quando necessario, le modalita' e procedure previste e gli enti qualificati ad effettuare accertamenti di conformita' o omologazione su prototipi o controlli analitici e/o clinici sui prodotti o loro campioni, nonche' le condizioni eventuali di etichettatura o informazione per l'utilizzatore cui la commercializzazione e' subordinata ed ogni altra condizione ritenuta necessaria, anche con riferimento all'officina di produzione.

    Le norme tecniche di cui al comma precedente sono redatte tenuto conto delle prescrizioni emanate dalla Comunita' economica europea o adottate da organizzazioni internazionali o nazionali particolarmente qualificate e competenti negli specifici campi.

    Qualora le direttive della Comunita' economica europea escludano che gli Stati membri possano ricusare, vietare o limitare la vendita, la libera circolazione o l'uso di alcuni tipi di prodotti o dispositivi di cui all'art. 1, quando siano conformi alle prescrizioni delle direttive stesse, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni in base alle quali detti prodotti o apparecchi possono essere messi in commercio senza autorizzazione.

    Art. 4.

    Autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici

    Per l'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici e' richiesta, a seconda dei casi, un'autorizzazione "per prodotto" o un'autorizzazione "per genere di prodotto"; la prima ha ad oggetto uno specifico prodotto individuato in tutte le sue caratteristiche, la seconda uno schema tipo in cui vengono fissati soltanto i caratteri essenziali del prodotto e, eventualmente, i limiti entro cui possono variare i caratteri secondari.

    I decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente indicano il tipo di autorizzazione che si applica alle varie categorie di presidi, tenuto conto della natura e della complessita' di ciascuna di esse.

    Quando e' previsto il rilascio di un autorizzazione "per genere di prodotto", il titolare e' tenuto a notificare al Ministero della sanita' ciascuna specificazione o variante dello schema tipo autorizzato, sessanta giorni prima della sua immissione in commercio, fornendo documentazione idonea a dimostrare che il prodotto possiede i requisiti richiesti dal decreto autorizzativo e di quello emanato ai sensi del primo comma dell'art. 3. Il motivato dissenso comunicato dal Ministero della sanita' esclude dall'autorizzazione la specificazione o la variante proposta.

    Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate previo parere del Consiglio superiore di sanita'.

    Art. 5.

    Disposizioni sul commercio dei presidi medico-chirurgici

    Con i decreti di cui al primo comma del precedente art. 3, il Ministro della sanita' puo' consentire che, in attesa delle determinazioni sulle domande da presentare ai sensi del successivo art. 6, i prodotti siano venduti, alle condizioni indicate negli stessi decreti.

    Con gli stessi o con diversi decreti il Ministro della sanita'; di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stabilire le modalita' che devono...

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