DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 107 - Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione

Coming into Force03 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/17/092G0144/CONSOLIDATED/20080611
Enactment Date25 Gennaio 1992
Published date17 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 31
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e della direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione;

Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi.

  2. Le norme del presente decreto non si applicano:

  1. alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione;

  2. alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato;

  3. alle materie di origine vegetale o animale aventi proprieta' aromatizzanti intrinseche, purche' non impiegate come fonti di aromi.

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura e loro miscele;

  2. sostanza aromatizzante: una determinata sostanza chimica dotata di proprieta' aromatizzanti e ottenuta:

    1) con procedimenti fisici, comprese la distillazione e la estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari, comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione;

    2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale descritto al numero 1);

    3) per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in una materia di origine vegetale o animale descritta al numero 1);

  3. preparazione aromatica: un prodotto diverso dalle sostanze definite alla lettera b), numero 1), concentrato o meno, avente proprieta' aromatizzanti ed ottenuto con opportuni procedimenti fisici, comprese la distillazione e l'estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari, comprese la essiccazione, la torrefazione e la fermentazione;

  4. aromatizzante di trasformazione: un prodotto ottenuto, rispettando le prassi corrette di fabbricazione, mediante riscaldamento per non piu' di 15 minuti a temperatura non superiore a 180 ›C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per se' proprieta' aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto aminico e un altro e' uno zucchero riduttore;

  5. aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi impiegato nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.

Art 3.

Additivi, diluenti e solventi degli aromi

  1. Gli aromi possono contenere prodotti alimentari e possono essere addizionati con gli additivi, i diluenti ed i solventi indicati nell'allegato I, alle condizioni e con le limitazioni stabilite nell'allegato stesso.

  2. Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al comma 1 devono rispondere alle caratteristiche di purezza stabilite nei decreti ministeriali emanati dal Ministero della sanita' ai sensi degli articoli 5, primo comma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farmacopea ufficiale.

Art 4.

Miscele di aromi ed additivi

  1. La produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle quali gli aromi sono miscelati con gli additivi alimentari sono consentite solo per l'impiego negli alimenti nei quali e' autorizzato l'uso degli stessi additivi.

Art 5.

Requisiti generali e specifici di purezza

  1. Gli aromi non devono contenere:

    1. elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana;

    2. piombo, mercurio ed arsenico in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II.

  2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.

Art 5.

Requisiti generali e specifici di purezza

  1. Gli aromi non devono contenere:

    1. elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana;

    b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II.

  2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.

Art 6.

L i m i t a z i o n i

  1. L'impiego degli aromi non deve comportare la presenza, nei prodotti alimentari immessi in commercio, delle sostanze indesiderabili che figurano nell'allegato IV in quantita' superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso.

  2. L'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari che hanno proprieta' aromatizzanti non deve comportare la presenza delle sostanze che figurano nell'allegato V in quantita' superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso.

  3. L'impiego delle sostanze aromatizzanti indicate nell'allegato VI, e' assoggettato alle limitazioni stabilite nell'allegato stesso.

  4. Per i prodotti alimentari per i quali specifiche norme prevedono l'aromatizzazione con soli aromi naturali, e' consentito l'impiego anche delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose nonche' dal Regolamento CEE n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 relativo alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Art 7.

Aromatizzanti artificiali

  1. Per l'aromatizzazione degli alimenti e' consentito impiegare gli aromatizzanti artificiali riportati nell'allegato VII, alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

  2. Gli aromatizzanti artificiali di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato VIII.

Art 8.

Etichettatura degli aromi non destinati al consumatore finale

  1. Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti indicazioni:

    1. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea:

    2. la denominazione aroma oppure una denominazione piu' specifica o una descrizione dell'aroma;

    3. la menzione per "prodotti alimentari", oppure un riferimento piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato;

    4. l'enumerazione in ordine ponderale decrescente delle categorie delle sostanze aromatizzanti e delle preparazioni aromatiche presenti secondo la seguente classificazione:

      1) aromatizzanti naturali, per le sostanze aromatizzanti defi- nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1);

      2) aromatizzanti identici a quelli naturali, per le sostanze aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2);

      3) aromatizzanti artificiali, per sostanze aromatizzanti defi- nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3);

      4) preparazioni aromatiche, per le preparazioni definite all'art. 2, comma 1, lettera c);

      5) aromatizzanti di trasformazione, per gli aromi definiti all'art. 2, comma 1, lettera d);

      6) aromatizzanti di affumicatura, per gli aromi definiti all'art. 2, comma 1, lettera e);

    5. nel caso di miscele di aromi con gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui all'art. 3, comma 1, l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela:

      1) delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui alla lettera d);

      2) dei nomi di ciascun additivo, diluente e solvente o il relativo numero di indentificazione "CEE";

    6. l'indicazione della quantita' massima di ciascun componente o gruppo di componenti, comprese le sostanze di cui all'art. 3, primo comma, oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare o un'adeguata informazione che consenta all'utilizzatore di rispettare le limitazioni stesse;

    7. il lotto di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di individuare la partita;

    8. la quantita' nominale.

  2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo stesso significato, puo' essere usato soltanto per gli...

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