Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e della direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione;
Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi.
Le norme del presente decreto non si applicano:
alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione;
alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato;
alle materie di origine vegetale o animale aventi proprieta' aromatizzanti intrinseche, purche' non impiegate come fonti di aromi.
Art
3.
Additivi, diluenti e solventi degli aromi
Gli aromi possono contenere prodotti alimentari e possono essere addizionati con gli additivi, i diluenti ed i solventi indicati nell'allegato I, alle condizioni e con le limitazioni stabilite nell'allegato stesso.
Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al comma 1 devono rispondere alle caratteristiche di purezza stabilite nei decreti ministeriali emanati dal Ministero della sanita' ai sensi degli articoli 5, primo comma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farmacopea ufficiale.
Art
4.
Miscele di aromi ed additivi
La produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle quali gli aromi sono miscelati con gli additivi alimentari sono consentite solo per l'impiego negli alimenti nei quali e' autorizzato l'uso degli stessi additivi.
Art
5.
Requisiti generali e specifici di purezza
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Gli aromi non devono contenere:
elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana;
piombo, mercurio ed arsenico in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II.
Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.
Art
5.
Requisiti generali e specifici di purezza
-
Gli aromi non devono contenere:
elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana;
b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II.
Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III.
Art
7.
Aromatizzanti artificiali
Per l'aromatizzazione degli alimenti e' consentito impiegare gli aromatizzanti artificiali riportati nell'allegato VII, alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.
Gli aromatizzanti artificiali di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato VIII.
Art
8.
Etichettatura degli aromi non destinati al consumatore finale
-
Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale devono riportare sulla confezione o sul contenitore le seguenti indicazioni:
il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea:
la denominazione aroma oppure una denominazione piu' specifica o una descrizione dell'aroma;
la menzione per "prodotti alimentari", oppure un riferimento piu' specifico al prodotto alimentare cui l'aroma e' destinato;
-
l'enumerazione in ordine ponderale decrescente delle categorie delle sostanze aromatizzanti e delle preparazioni aromatiche presenti secondo la seguente classificazione:
1) aromatizzanti naturali, per le sostanze aromatizzanti defi- nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1);
2) aromatizzanti identici a quelli naturali, per le sostanze aromatizzanti definite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2);
3) aromatizzanti artificiali, per sostanze aromatizzanti defi- nite all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3);
4) preparazioni aromatiche, per le preparazioni definite all'art. 2, comma 1, lettera c);
5) aromatizzanti di trasformazione, per gli aromi definiti all'art. 2, comma 1, lettera d);
6) aromatizzanti di affumicatura, per gli aromi definiti all'art. 2, comma 1, lettera e);
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nel caso di miscele di aromi con gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui all'art. 3, comma 1, l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela:
1) delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui alla lettera d);
2) dei nomi di ciascun additivo, diluente e solvente o il relativo numero di indentificazione "CEE";
l'indicazione della quantita' massima di ciascun componente o gruppo di componenti, comprese le sostanze di cui all'art. 3, primo comma, oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare o un'adeguata informazione che consenta all'utilizzatore di rispettare le limitazioni stesse;
il lotto di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di individuare la partita;
la quantita' nominale.
Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione che abbia lo stesso significato, puo' essere usato soltanto per gli...