DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 904 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Coming into Force08 Dicembre 1982
Enactment Date10 Settembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/12/07/082U0904/CONSOLIDATED/20081018
Published date07 Dicembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.336 del 07-12-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.

La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.

Le norme del presente decreto non si applicano:

  1. al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;

  2. alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;

  3. alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purche' non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie.

Art 2.

Agli effetti del presente decreto si intendono per:

sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;

preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o piu' sostanze.

Art 2.

Agli effetti del presente decreto si intendono per:

sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;

preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o piu' sostanze.

articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca .

Art 3.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.

Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1982

Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 4

Allegato

ALLEGATO

Denominazione della sostanza, dei Restrizioni

gruppi di sostanze o di preparati

  1. Difenili policlorurati (PCB), Non sono ammessi, salvo nelle

    ad eccezione dei difenili mono seguenti eccezioni:

    e diclorurati.

    Trifenili policlorurati (PCT). 1. Apparecchi elettrici a

    sistema chiuso: trasformato-

    ri, resistenze e induttanze.

    Preparati la cui percentuale in 2. Grandi condensatori (? 1 Kg.

    PCB o in PCT supera lo 0,1% di peso totale).

    in peso.

  2. Piccoli condensatori (purche'

    la percentuale massima di

    cloro dei PCB sia del 43% e

    che essi non contengano piu'

    del 3,5% di difenili penta-

    clorurati o difenili

    maggiormente clorurati).

    I piccoli condensatori, che

    non rispondono alle esigenze

    sopra menzionate, possono es-

    sere ancora immessi sul

    mercato per un anno a decor-

    rere dalla data di entrata in

    vigore del presente decreto.

    Questa restrizione non si

    applica ai piccoli condensa-

    tori gia' in uso.

  3. Fluidi termovettori negli im-

    pianti caloriferi a sistema

    chiuso (salvo negli impianti

    destinati a trattare prodotti

    alimentari per l'uomo...

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