LEGGE 9 febbraio 1982, n. 42 - Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea

Coming into Force12 Marzo 1982
Enactment Date09 Febbraio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/02/25/082U0042/ORIGINAL
Published date25 Febbraio 1982
Official Gazette PublicationGU n.55 del 25-02-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art 2.

Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo e' autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire cinque milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno.

Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterra' ai seguenti criteri:

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;

2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravita'.

Art 3.

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

Art 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attivita' delle amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvedera', per il periodo di validita' della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma", la cui denominazione verra', per l'occasione, integrata come segue: "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verra' determinato il relativo onere e sara' disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - FORMICA - ANDREATTA - BARTOLOMEI - MARCORA - NICOLAZZI - DI GIESI - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Elenco direttive

ELENCO DELLE DIRETTIVE

1) N. 64/427 (Consiglio) relativa alle modalita' delle misure transitorie nel settore delle attivita' non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).

2) N. 64/429 (Consiglio) relativa alla attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).

3) N. 71/118 (Consiglio) relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

4) N. 71/140 (Consiglio) che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione...

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