DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 74 - Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole

Coming into Force14 Febbraio 1992
End of Effective Date22 Ottobre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/13/092G0101/CONSOLIDATED/20051008
Enactment Date25 Gennaio 1992
Published date13 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.36 del 13-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 26
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari.

  2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.

Art 1.

Finalita'

1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa.

  1. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

  1. per "pubblicita'", qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

  2. per "pubblicita' ingannevole", qualsiasi pubblicita' che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

  3. per "operatore pubblicitario", il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e' diffuso.

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

  1. per "pubblicita'", qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

  2. per "pubblicita' ingannevole", qualsiasi pubblicita' che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

    b-bis) per "pubblicita' comparativa , qualsiasi pubblicita' che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

  3. per "operatore pubblicitario", il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e' diffuso.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 3.

Elementi di valutazione

  1. Per determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

  1. alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

  2. al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

  3. alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 3 bis.

Art. 3-bis (Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa).

(( 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. non e' ingannevole ai sensi del presente decreto;

  2. confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

  3. confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

  4. non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

  5. non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;

  6. per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

  7. non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

  8. non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

  1. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

  2. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.))

Art 3 bis.

Art. 3-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 4.

Trasparenza della pubblicita'

  1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.

  2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

  3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 5.

Pubblicita' di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

  1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 6.

Bambini e adolescenti

  1. E' considerata ingannevole la pubblicita', che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulita' o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu'...

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