DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 65 - Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti

Coming into Force02 Aprile 1993
Enactment Date04 Febbraio 1993
Published date18 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/18/093G0081/CONSOLIDATED/20071109
Official Gazette PublicationGU n.64 del 18-03-1993 - Suppl. Ordinario n. 27
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/437/CEE del Consiglio del 20 giugno 1989 concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri igienico-sanitari da osservare nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti d'uovo destinati sia al consumo umano diretto sia alla fabbricazione di prodotti alimentari. 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:

  1. i prodotti alimentari finiti fabbricati a partire da prodotti d'uovo che soddisfano le condizioni previste dall'art. 3;

  2. i prodotti d'uovo ottenuti in un laboratorio artigianale e che, anche se non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta al consumatore o ad essere consumati direttamente sul posto dopo la loro preparazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto ferme restando le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che ha sostituito il regolamento CEE 2772/75, si intende per:

  1. prodotti d'uovo: i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o da loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana anche con aggiunta parziale di altre sostanze alimentari oppure di additivi autorizzati e che si presentano sotto forma di prodotti liquidi, concentrati, disidratati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati;

  2. azienda produttrice: l'azienda per la produzione di uova destinate al consumo umano;

  3. stabilimento: lo stabilimento riconosciuto per la produzione dei prodotti d'uovo;

  4. uova: le uova in guscio di gallina, di anatra, di oca, di tacchina, di gallina, faraona e di quaglia, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte;

  5. uova incrinate: le uova il cui guscio e' danneggiato ma non presenta una soluzione di continuita', e la cui membrana e' ancora intatta;

  6. lotto: quantitativo di prodotti d'uovo preparati nelle stesse condizioni e sottoposti ad un trattamento in un ciclo continuo di produzione;

  7. partita: quantitativo di prodotti d'uovo, da consegnare in un blocco unico nello stesso luogo di destinazione, destinato al consumo diretto oppure alla fabbricazione di prodotti alimentari;

  8. Paese speditore: lo Stato membro o il Paese terzo dal quale i prodotti d'uovo sono spediti in un altro Stato membro;

  9. Paese destinatario: lo Stato membro che riceve i prodotti d'uovo spediti da un altro stato membro o da un Paese terzo;

  10. confezionamento: l'immissione di prodotti d'uovo in un contenitore di qualsiasi forma;

  11. immissione sul mercato: la detenzione per la vendita, l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione dei prodotti d'uovo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 3.

Condizioni generali per i prodotti d'uovo

  1. I prodotti d'uovo, destinati al consumo umano diretto, oppure alla fabbricazione dei prodotti alimentari, devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1. essere stati ottenuti da uova di galline, di anatre, di oche, di tacchini, di galline faraone o di quaglie, escluse le miscele di specie diverse;

    2. riportare l'indicazione della percentuale degli ingredienti d'uovo che essi contengono quando siano in parte miscelati con altri prodotti alimentari o con gli additivi consentiti;

    3. essere stati trattati e preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare le condizioni prescritte;

    4. essere preparati, conformemente alle prescrizioni contenute ai capitoli III e V dell'allegato, con uova che soddisfino le condizioni riportate al capitolo IV dello stesso;

    5. essere stati sottoposti ad un trattamento termico, equivalente almeno alla pastorizzazione o ad un altro trattamento riconosciuto dal Ministero della sanita', idoneo a soddisfare i criteri microbiologici riportati al capitolo VI dell'allegato;

    6. possedere le caratteristiche analitiche riportate al capitolo VI dell'allegato;

    7. essere confezionati per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni riportate al capitolo VIII dell'allegato;

    8. essere immagazzinati e trasportati conformemente alle prescrizioni contenute ai capitoli IX e X dell'allegato;

    9. essere muniti del bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato.

  2. Il bollo sanitario di cui alla lettera i) del comma 1 puo' essere riportato sui soli documenti commerciali di vendita nel caso in cui i prodotti d'uovo non sono destinati al consumatore.

Art 3.

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Art 4.

Compiti delle imprese produttrici

  1. Le imprese produttrici di prodotti d'uovo devono, in particolare:

    1. sottoporre i prodotti a controlli analitici, presso un proprio laboratorio ovvero presso altro laboratorio esterno, per accertarne la rispondenza alle caratteristiche indicate al capitolo VI dell'allegato. I risultati di tali controlli devono essere registrati e conservati per un periodo di due anni e presentati a richiesta degli organi di controllo;

    2. garantire, nella fase di magazzinaggio, la conservazione dei prodotti alle temperature indicate al capitolo IX dell'allegato qualora gli stessi non siano conservabili a temperatura ambiente;

    3. contraddistinguere ogni lotto di produzione con una indicazione che consenta di individuare la data del trattamento termico;

    4. registrare i processi di trattamento con annotazione del lotto di produzione.

  2. Le modalita' e la frequenza sui controlli di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 5.

Procedura di riconoscimento dei laboratori esterni

  1. I laboratori esterni di cui all'art. 4 devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanita'.

  2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori devono presentare istanza al Ministero della sanita' diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere i controlli analitici idonei a garantire che i prodotti corrispondono ai requisiti richiesti ai sensi del presente decreto.

  3. L'istanza deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneita' delle strutture, della dotazione strumentale e personale, nonche' di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' sanitaria ai fini dell'esercizio del laboratorio.

  4. Il Ministero della sanita' puo' effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza dei requisiti.

Art 5.

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Art 6.

Trasporto dei prodotti d'uovo

  1. Il trasporto dei prodotti d'uovo deve essere effettuato con veicoli capaci di garantire il rispetto delle temperature prescritte.

  2. I contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti d'uovo allo stato sfuso devono essere utilizzati esclusivamente per tale uso e dopo ogni scarico devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia e di disinfezione, conformemente alle disposizioni del capitolo VIII, punto 7, dell'allegato.

Art 6.

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Art 7.

Decretazione

  1. Il Ministro della sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie, stabilisce con proprio decreto:

    1. i limiti di tollerabilita' nei prodotti d'uovo di residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, degli antibiotici, degli antiparassitari, dei detergenti e di altre sostanze ritenute nocive per la salute umana;

    2. le modalita' del controllo dei prodotti d'uovo e la frequenza dei campionamenti, i metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dell'allegato, e dei residui, nonche' i criteri interpretativi dei risultati analitici.

    3. i casi in cui, per esigenze tecnologiche inerenti alla preparazione di prodotti alimentari ottenuti con prodotti d'uovo, puo' essere omesso il trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).

  2. Il Ministro della sanita' designa, dandone informazione alla Commissione delle Comunita' europee, i laboratori di riferimento cui e' demandato il compito di effettuare l'accertamento analitico dei residui in caso di controversia con altri Stati membri.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 8.

Procedura di riconoscimento degli stabilimenti

  1. Il Ministro della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige...

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