CONCORSO (scad. 24 gennaio 2005)

IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» e successive modificazioni; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica della Guardia di Finanza» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001 n. 82 concernente «disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il reclutamento degli Ufficiali e Sottufficiali piloti di complemento delle Forze Armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza»; Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del Personale Militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente «Norme di principio sulla disciplina militare»; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi delle Forze Armate; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente «Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230 concernente «Attuazione della direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche» e successive modificazioni e integrazioni; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la determinazione n. 11 in data 10 aprile 2003 con la quale la Direzione generale della Sanita' Militare ha approvato la revisione della direttiva tecnica del 19 aprile 2000 per quanto concerne le caratteristiche somatofunzionali relative alla psiche, all'apparato locomotore ed agli apparati vari limitatamente all'apparato otorinolaringoiatrico; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente «Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il Personale Militare dell'Amministrazione della Difesa»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente «sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore». Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente «Nuove norme sulla cittadinanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente «Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 39 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23 marzo 1995, concernente «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale in data 11 maggio 2004 con il quale il Ministro della Difesa ha eliminato l'aliquota percentuale massima di personale di sesso femminile da reclutare nel ruolo Marescialli dell'Esercito con conseguente apertura al 100% di posti messi a concorso; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Considerato che, alla data del presente decreto nell'organico nel ruolo Marescialli dell'Esercito sono disponibili 214 posti di cui n. 148 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di 2 anni e n. 66 posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente per la rimanente percentuale, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore ai 6 mesi; Visto il foglio n. 8559/082201 datato 10 dicembre 2004 dello Stato Maggiore dell'Esercito, Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale - Ufficio Reclutamento, Stato ed Avanzamento, concernente le modalita' esecutive per l'effettuazione dell'8° concorso per Allievi Marescialli dell'Esercito, i criteri di assegnazione dei punteggi nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso. Ritenuto, pertanto opportuno procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'ottavo corso biennale di numero centoquarantotto Allievi Marescialli dell'Esercito.

Decreta: Art. 1. Posti a concorso E 'indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso biennale (2005-2007) di 148 Allievi Marescialli dell'Esercito. La procedura concorsuale consiste in: 1) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; 2) prova ginnica; 3) visita medica; 4) accertamento psico-attitudinale; 5) valutazione dei titoli. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il Personale Militare la facolta' di revocare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero di posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione e specializzazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2005.

Art. 2. R e q u i s i t i Sono ammessi al concorso: a) i cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla Repubblica, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda: 1) godano dei diritti civili e politici; 2) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi; 3) non siano incorsi nel proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo Armato dello Stato; 4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi eserciti la potesta' o la tutela; 5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica (di cui alle Direttive Tecniche datate 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare) ed attitudinale al servizio militare incondizionato ed agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione previste...

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