LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza

Coming into Force16 Agosto 1992
Enactment Date05 Febbraio 1992
Published date15 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/15/092G0162/CONSOLIDATED/20201219
Official Gazette PublicationGU n.38 del 15-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' cittadino per nascita:

    1. il figlio di padre o di madre cittadini;

    2. chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

  2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art 2.
  1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

  2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art 3.
  1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

  4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore eta' dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potra' comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art 4.
  1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

    1. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

    2. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

    3. se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

  2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Art 5.
  1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi e' stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

Art 5.

(( 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

  1. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi )).

Art 6.
  1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

    1. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

    2. la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorita' giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

    3. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

  2. Il riconoscimento della sentenza straniera e' richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui e' iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

  3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

  4. L'acquisto della cittadinanza e' sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche' per il tempo in cui e' pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Art 7.
  1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare.

  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Art 7.
  1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare. 1

  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."

Art 8.
  1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

  2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza e' preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Art 8.
  1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.

Art 9.
  1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

    1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

    2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

    3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

    4. al cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

    5. all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

    6. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art 9.1.
  1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT