DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Coming into Force19 Gennaio 1994
Published date04 Gennaio 1994
Enactment Date12 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/04/093G0625/CONSOLIDATED/20001230
Official Gazette PublicationGU n.2 del 04-01-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in particolare l'art. 25;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento:

Art 1.

Definizioni

  1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".

  2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

  1. si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

  2. si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorita' competenti;

  3. salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato

  1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.

Art 3.

Dichiarazione di volonta'

  1. La dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

    1. atto di nascita;

    2. atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

    3. certificato di cittadinanza del genitore.

  2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

    1. atto di nascita;

    2. certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

    3. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

  3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.

  4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

    1. atto di nascita;

    2. documentazione relativa alla residenza.

Art 4.

Istanze per l'acquisto della cittadinanza

  1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:

    1. atto di nascita;

    2. estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;

    3. certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;

    4. certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

  2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

  3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:

    1. atto di nascita;

    2. certificato di situazione di famiglia;

    3. certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.

  4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

  5. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

  6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

  7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 362

Art 5.

Reiezione delle istanze di concessione

  1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il Ministro dell'interno.

  2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

Art 6.

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

  1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

Art 7.

Notifica e giuramento

  1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.

  2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.

  3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e...

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