LEGGE 19 maggio 1986, n. 224 - Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

Coming into Force15 Giugno 1986
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date19 Maggio 1986
Published date31 Maggio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/05/31/086U0224/CONSOLIDATED/20101109
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-1986 - Suppl. Ordinario n. 41
TITOLO I NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facolta' di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

  2. Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalita' di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali e' possibile partecipare prescindendo dai limiti d'eta' previsti dalle leggi in vigore.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente e' fissato in 567 unita' e nel grado di capitano in 734 unita'.

  2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' diminuita di un numero di unita' pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1.

  3. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreche' abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

  4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

  5. Ai predetti ufficiali si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 39 della presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

TITOLO II NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA
Art 3.
  1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

  2. I requisiti per essere ammessi ai sudetti corsi sono i seguenti:

    1. essere cittadini italiani;

    2. aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso;

    3. non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

    4. aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

    5. possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari;

    6. aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

  3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

  4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art 3.

1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.

  1. I requisiti per essere ammessi ai sudetti corsi sono i seguenti:

    1. essere cittadini italiani;

    2. aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso;

    3. non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

    4. aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

    5. possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari;

    6. aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

  2. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio corsi di navigatori devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

  3. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza. 5

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

  2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

  3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado: originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado.

  4. Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art 4.
  1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio corsi di navigatori aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

  2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano brevetto di navigatore militare.

  3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggiocorsi di navigatori, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio corsi di navigatori sono reintegrati nel grado: originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado.

  4. Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio corsi di navigatori agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. 5

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.
  1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

  2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di...

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