Sentenza nº 241 da Constitutional Court (Italy), 31 Ottobre 2012
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 31 Ottobre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 241
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 6, e dellart. 2, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 35-octies, 36, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi dalla Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 14-16, il 15 ed il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 18, il 22, il 23 ed il 24 novembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 135, 139, 140 e 160 del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e lavvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
La Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste (ricorso n. 135 del 2011, notificato il 14-16 novembre 2011 e depositato il successivo 18 novembre), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 139 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 22 novembre), la Regione siciliana (ricorso n. 140 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre) e la Regione autonoma Sardegna (ricorso n. 160 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 24 novembre) hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Le impugnazioni che vengono qui allesame riguardano gli artt. 1 e 2 del citato decreto-legge.
In particolare, quanto allart. 1, è impugnato il solo comma 6 dalla Regione autonoma Sardegna; dellart. 2, il comma 1 è censurato dalla Regione siciliana; il comma 2 dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; il comma 3 da tutte le ricorrenti tranne la Regione autonoma Sardegna; i commi 5-bis e 5-ter dalle Regioni siciliana e Sardegna; il comma 6 dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; il comma 35-octies dalla Regione siciliana; il comma 36 da tutte le ricorrenti; i commi 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Le questioni sono proposte in riferimento agli articoli: a) 3, 117 e 119 della Costituzione; b) 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta), in relazione allart. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle dAosta), allart. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dellordinamento finanziario della regione Valle dAosta) e allart. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dellarticolo 119 della Costituzione); c) 48, 49, 63, commi primo e quinto, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) e 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n., 114, concernente la finanza regionale); d) 36 e 37 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione allart. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); e) 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
-
Il comma 6 dellart. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 dellart. 2 del medesimo decreto, è denunciato dalla Regione autonoma Sardegna. Detto comma, nel modificare larticolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anticipa al 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («esenzione, esclusione e favore fiscale») introdotte per il 2013 e al 2013 la riduzione del 20 per cento delle citate agevolazioni introdotte per il 2014 dal medesimo art. 40. La ricorrente si duole che la riduzione dei regimi di agevolazione aumenti il gettito di tributi erariali e che lintegrale riserva di tale maggior gettito allo Stato si ponga in contrasto con lart 8, comma primo, lettera m), dello statuto, il quale attribuisce alla Regione i sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nel proprio territorio.
-
Il comma 1 dellart. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è impugnato dalla Regione siciliana. Esso ribadisce loperatività: a) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 della «riduzione» prevista dallart. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nella misura del 5 per cento per la parte eccedente limporto di 90.000 euro lordi annui nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; b) dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 del contributo di perequazione cui sono assoggettati ai sensi dellart. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, nella misura del 5 per cento della parte eccedente il predetto importo, del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. La Regione siciliana ne denuncia il contrasto con lart. 36 dello statuto di autonomia, in combinato disposto con lart. 2 del citato d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «Ai sensi del primo comma dellarticolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nellambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione impugnata, secondo la difesa regionale, sono state riservate allerario senza rispettare le condizioni previste per detta riserva dagli evocati parametri. Difetterebbero, in particolare, sia la novità delle entrate, «intesa sia come novità del tributo in se stesso sia come maggiorazione di entrate derivanti da un tributo già esistente», sia la specifica destinazione alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato».
-
Il comma 2 dellart. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è denunciato dalla Regione siciliana, nonché, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso art. 2 che riserva integralmente allerario le maggiori entrate derivanti dallintero decreto-legge , dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Il comma impugnato prevede: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di cui allarticolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo».
La Regione siciliana ne lamenta il contrasto con lart. 36 dello statuto, in combinato disposto con lart. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perché non ricorrerebbero le condizioni per la riserva allerario del maggior gettito derivante dalla misura contestata, sotto il profilo del difetto di novità del tributo e di specificità della destinazione delle risorse.
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione dellart. 49, primo comma, numero 1), dello statuto, che riserva alla Regione «sei decimi del gettito dell...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
n. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2013 -
...del 2010). La circostanza che il contributo di perequazione sia previsto da una norma «certamente di natura tributaria» (sent. Corte costituzionale n. 241 del 2012), non trasforma il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pension......
-
n. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2013 -
...del 2010). La circostanza che il contributo di perequazione sia previsto da una norma "certamente di natura tributaria" (sent. Corte costituzionale n. 241 del 2012, non trasforma il rapporto tra gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici......
-
n. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2014 -
...di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito». Analogo orientamento e' espresso anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, relativa alle simili condizioni richieste per le riserve all'erario anche dagli ordinamenti di altre autonomie speciali. I commi 157 e......
-
n. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2013 -
...del 2010). La circostanza che il contributo di perequazione sia previsto da una norma «certamente di natura tributaria» (sent. Corte costituzionale n. 241 del 2012), non trasforma il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pension......
-
Ordinanza nº 159 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2015
...dello statuto speciale per la Sardegna e della Costituzione; che la Regione autonoma Sardegna richiama, in particolare, la sentenza n. 241 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto che, attraverso la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto......