Sentenza nº 241 da Constitutional Court (Italy), 31 Ottobre 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione31 Ottobre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 241

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, e dell’art. 2, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 35-octies, 36, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 14-16, il 15 ed il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 18, il 22, il 23 ed il 24 novembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 135, 139, 140 e 160 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 135 del 2011, notificato il 14-16 novembre 2011 e depositato il successivo 18 novembre), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 139 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 22 novembre), la Regione siciliana (ricorso n. 140 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre) e la Regione autonoma Sardegna (ricorso n. 160 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 24 novembre) hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

    Le impugnazioni che vengono qui all’esame riguardano gli artt. 1 e 2 del citato decreto-legge.

    In particolare, quanto all’art. 1, è impugnato il solo comma 6 dalla Regione autonoma Sardegna; dell’art. 2, il comma 1 è censurato dalla Regione siciliana; il comma 2 dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; il comma 3 da tutte le ricorrenti tranne la Regione autonoma Sardegna; i commi 5-bis e 5-ter dalle Regioni siciliana e Sardegna; il comma 6 dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; il comma 35-octies dalla Regione siciliana; il comma 36 da tutte le ricorrenti; i commi 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

    Le questioni sono proposte in riferimento agli articoli: a) 3, 117 e 119 della Costituzione; b) 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), all’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione); c) 48, 49, 63, commi primo e quinto, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) e 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n., 114, concernente la finanza regionale); d) 36 e 37 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); e) 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

  2. – Il comma 6 dell’art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 dell’art. 2 del medesimo decreto, è denunciato dalla Regione autonoma Sardegna. Detto comma, nel modificare l’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anticipa al 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («esenzione, esclusione e favore fiscale») introdotte per il 2013 e al 2013 la riduzione del 20 per cento delle citate agevolazioni introdotte per il 2014 dal medesimo art. 40. La ricorrente si duole che la riduzione dei regimi di agevolazione aumenti il gettito di tributi erariali e che l’integrale riserva di tale maggior gettito allo Stato si ponga in contrasto con l’art 8, comma primo, lettera m), dello statuto, il quale attribuisce alla Regione i sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nel proprio territorio.

  3. – Il comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è impugnato dalla Regione siciliana. Esso ribadisce l’operatività: a) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 della «riduzione» – prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nella misura del 5 per cento per la parte eccedente l’importo di 90.000 euro lordi annui nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; b) dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 del contributo di perequazione cui sono assoggettati – ai sensi dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, nella misura del 5 per cento della parte eccedente il predetto importo, del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. La Regione siciliana ne denuncia il contrasto con l’art. 36 dello statuto di autonomia, in combinato disposto con l’art. 2 del citato d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione impugnata, secondo la difesa regionale, sono state riservate all’erario senza rispettare le condizioni previste per detta riserva dagli evocati parametri. Difetterebbero, in particolare, sia la novità delle entrate, «intesa sia come novità del tributo in se stesso sia come maggiorazione di entrate derivanti da un tributo già esistente», sia la specifica destinazione alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato».

  4. – Il comma 2 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è denunciato dalla Regione siciliana, nonché, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso art. 2 – che riserva integralmente all’erario le maggiori entrate derivanti dall’intero decreto-legge –, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Il comma impugnato prevede: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo».

    La Regione siciliana ne lamenta il contrasto con l’art. 36 dello statuto, in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perché non ricorrerebbero le condizioni per la riserva all’erario del maggior gettito derivante dalla misura contestata, sotto il profilo del difetto di novità del tributo e di specificità della destinazione delle risorse.

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione dellart. 49, primo comma, numero 1), dello statuto, che riserva alla Regione «sei decimi del gettito dell...

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