LEGGE 15 luglio 2011, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153)

Coming into Force17 Luglio 2011
Published date16 Luglio 2011
Enactment Date15 Luglio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/07/16/011G0153/CONSOLIDATED/20110727
Official Gazette PublicationGU n.164 del 16-07-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 luglio 2011 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».

All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita dalle seguenti: «che vengono riconosciuti».

All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

.

All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.» sono soppresse.

All'articolo 10:

al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» e' sostituita dalla seguente: «adottare»;

al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"».

All'articolo 12:

al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «previsti»;

al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;

al comma 14, la parola: «contro» e' sostituita dalla seguente: «conto».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 1994»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita' e le» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»;

al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze".»;

al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro»;

al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» e' sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attivita' operative o missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

All'articolo 17:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;

al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione» e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»;

al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1° giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30 giugno 2013 il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;

al comma 9, primo periodo, la parola «e» e' soppressa e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8»;

al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/ CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».

All'articolo 18:

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";

b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.

;

al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 1983»;

al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»;

al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 01»;

dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

22-bis. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia' addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

22-ter...

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