n. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2013 -

LA CORTE DEI CONTI Visto il ricorso iscritto al numero 72083/PC del registro di Segreteria;

Uditi - nella pubblica udienza del 22 febbraio 2013 - per i ricorrenti l'avv. Giovanni C. Sciacca, e per l'INPS Gestione ex Inpdap l'avv. Andrea Botta, che hanno concluso come in atti;

Visti gli atti di causa;

Ha pronunciato ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da: Bozzi Giuseppe, Ferrando Angela Maria (ved. Vincenzo Bongiovanni), Della Valle Pauciullo Giuseppina, Giordano Francesco, Guerrieri Pio, Lazzeri Eugenio, Maggi Sergio, Marchitiello Claudio, Moschini Enrico Antonio, Perricone Bartolomeo, Salvo Pietro, Schinaia Mario Egidio, Tacchi Liana, tutti magistrati amministrativi (del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali), titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati amministrativi;

Bonitatibus Ivo, Topi Fabrizio, Acconcia Antonio, Pasqualucci Furio, Salbitani Domenico, Di Giorgio Maria Paola (ved. Remo Rispoli), Festa Ferrante Adriano, Balsamo Fulvio, Ricco' Annibale, Isopi Bruno, Geraci Carmelo, Costanza Benedetto, Pisana Sergio Maria, Arioti Fabrizio, Granata Luigi, Corazzini Mario, De Rose Claudio, Bartolini Adriano, Maccagno Guido, Granatiero Carlo, Martini Corrado, Marescotti Todaro Lucio, Sabatini Alberto, Chiaula Giuseppe, Carra Mauro, Nicoletti Giuseppe, Prota Bruno, Sapienza Carmelo, De Maria Massimo, Weber Italo, Liberati Renzo, Scurti Niceta Vincenzo, tutti magistrati della Corte dei conti, titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti;

Gazzara Giovanni, Aliberti Fulvio, Federico Pietro, Ragusa Mario, Nicastro Gaetano, Urban Giancarlo, Pioletti Giovanni, Talevi Alberto, Lo Cascio Giovanni, Calabrese Donato, tutti magistrati ordinari titolari di pensione ordinaria diretta;

Scandurra Giuseppe, magistrato militare titolare di pensione ordinaria diretta;

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Piero d'Amelio, Giovanni C. Sciacca e Maria Stefania Masini, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via della Vite 7;

Contro l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Avverso: 1) il trattamento pensionistico loro attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui e' assoggettato al «contributo di perequazione» previsto dal comma 22-bis dell'art. 18 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111/2011, come reintrodotto dall'art. 2 comma 1 del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, nelle percentuali ivi stabilite, come risulta dalle rispettive certificazioni CUD per l'anno 2011;

2) la mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico in applicazione del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Per la dichiarazione del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza assoggettamento al predetto «contributo di perequazione» e con sua completa rivalutazione automatica, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi dal di' di ciascuna trattenuta e rateo di pensione sino al soddisfo. Premesso che Con il ricorso collettivo in epigrafe parti attrici hanno rappresentato e dedotto quanto segue: con d.l. 6 luglio 2011, n. 98 sono state emanate «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»: la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del predetto decreto, ha introdotto nell'art. 18, che concerne gli «Interventi in materia previdenziale», un comma 22-bis, che cosi' dispone: «In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro;

a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui»: il contributo e' stato temporaneamente abrogato dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e reintrodotto con l'art. 1, comma 2, della legge di conversione di tale decreto 14 settembre 2011, n. 148. I ricorrenti, tutti magistrati amministrativi (del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali), magistrati della Corte dei conti, magistrati ordinari, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati amministrativi e della Corte dei conti titolari di pensione di reversibilita', hanno rilevato dalle rispettive certificazioni CUD che i loro trattamenti pensionistici sono stati assoggettati a tale «contributo di perequazione»;

inoltre, in applicazione del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, la rivalutazione automatica della loro pensione. e' stata pressoche' soppressa. Pertanto ricorrono davanti a questa Corte dei conti avverso il trattamento pensionistico loro attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui e' assoggettato al suddetto contributo pressoche' senza rivalutazione automatica, chiedendo la dichiarazione del loro diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza le relative trattenute e con rivalutazione automatica e condanna alla restituzione di quanto invece dovuto. con rivalutazione monetaria e interessi dal di' di ciascuna trattenuta sino al soddisfo, adducendo i seguenti motivi di diritto. 1. Illegittimita' costituzionale, del comma 22-bis dell'art. 18 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111/2011, come reintrodotto dall'art. 2 comma 1 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e s.m.i., per contrasto con tali artt. 3, 53 e 27 Cost. 1.1. Il comma 22-bis dispone un prelevamento coatto di somme effettuato mediante un sistema che la norma definisce «contributo di perequazione»;

la perequazione, che consiste nella rideterminazione dei trattamenti pensionistici, e' finalizzata di norma o ad un adeguamento dei trattamenti stessi all'andamento del valore di acquisto della moneta, o all'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie categorie di soggetti che ne fruiscono: nella specie non si e' in presenza di una forma di perequazione, perche' in tal caso le pensioni avrebbero dovuto semmai essere aumentate per la svalutazione della moneta in atto, mentre per altro verso non si e' neppure in presenza di differenze ingiustificate di percezione tra le varie categorie di pensionati, che hanno ricevuto invece le pensioni loro spettanti costituenti diritti soggettivi perfetti quali forme differite di corresponsione del trattamento economico di attivita' sulla base dei contributi previdenziali versati dagli stessi e dai loro datori di lavoro;

ne' ci si potrebbe riferire al concetto di perequazione per evidenziare la diversa posizione di coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza sulla base del sistema retributivo, rispetto a quelli che ne godono o sono destinati a goderne in forza del sistema contributivo: e cio' per un duplice ordine di ragioni;

anzitutto perche' si e' in presenza di metodologie completamente diversificate, impostate su presupposti differenti, quali i criteri di accumulo e di valorizzazione dei contributi versati ed i periodi di servizio valutabili, che sono limitati per i primi ad un massimo di quaranta anni e che abbracciano invece per i secondi l'intero percorso di attivita', che puo' superare i quaranta anni, con la conseguenza che manca ogni possibilita' di raffronto;

in secondo luogo perche' risulta che, nel caso in cui il servizio prestato superi di almeno un triennio i quaranta anni, le pensioni liquidate o da liquidare con il sistema contributivo sono superiori mediamente a quelle corrisposte con il sistema retributivo;

e' noto che i magistrati per i quali il collocamento a riposo «normale» e' fissato a settanta anni (prorogabili a settantacinque in virtu' di leggi recenti ispirate al principio del contenimento della spesa pubblica) sono in larghissima parte rimasti in servizio fino al periodo massimo consentito, pagando il contributo/Tesoro che - ove valorizzato oltre i quaranta anni di servizio - avrebbe loro consentito con il sistema contributivo di percepire un trattamento di quiescenza molto superiore a quello attualmente goduto. 1.2. Ne consegue che non e' dubbio che in luogo di un «contributo di perequazione», ci si trovi in presenza di una vera e propria «imposta», atteso il carattere obbligatorio della prestazione patrimoniale (prelievo) autoritativamente imposta e la destinazione del relativo provento al risanamento delle gravi condizioni dell'economia pubblica (cfr. Corte cost. n. 119/1981);

il prelievo in questione, ricondotto alla sua sostanziale natura di imposta, commina oneri fiscali a carico di soggetti titolari di uno specifico status, e cioe' i pensionati e, sottolineato che la legge introduce «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», considerata la «eccezionalita' della situazione economica internazionale» e «tenuto conto delle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica», di fatto il gravoso onere di partecipare alla realizzazione della indispensabile e ineludibile finalita' di interesse nazionale, e' stato posto unicamente a carico di una categoria ancorche' ampia di pensionati, con esclusione delle altre categorie di contribuenti, i cui redditi e le cui condizioni economiche sono...

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