DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 1074 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria

Coming into Force03 Ottobre 1965
Published date18 Settembre 1965
Enactment Date26 Luglio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/09/18/065U1074/CONSOLIDATED/20180315
Official Gazette PublicationGU n.235 del 18-09-1965
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 20 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

  1. mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attivita' ammistrativa di sua competenza;

  2. mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

Art 2.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificata nelle leggi medesime.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

  1. dalle imposte di produzione;

  2. dal monopolio dei tabacchi;

  3. dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Art 2.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificata nelle leggi medesime.1

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

  1. dalle imposte di produzione;

  2. dal monopolio dei tabacchi;

  3. dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Art 2.

((Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

  1. i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:

    1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

    2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

    3) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

  2. i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.))

    Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:

  3. dalle imposte di produzione;

  4. dal monopolio dei tabacchi;

  5. dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

    Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

    Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalita' attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art 2.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

  1. i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:

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