LEGGE 26 novembre 1981, n. 690 - Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta

Coming into Force17 Dicembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/02/081U0690/CONSOLIDATED/20110228
Enactment Date26 Novembre 1981
Published date02 Dicembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.331 del 02-12-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:

  1. con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

  2. con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art 2.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale:

  1. imposta sul reddito delle persone fisiche;

  2. imposta sul reddito delle persone giuridiche;

  3. ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

  4. imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario.

Art 2.

((1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive:

  1. imposta sul reddito delle persone fisiche;

  2. imposta sul reddito delle societa';

  3. ritenute su interessi e redditi da capitale;

  4. ritenute d'acconto sui dividendi;

  5. ritenute sui premi e sulle vincite;

  6. imposta sulle successioni e donazioni.)) 1

Art 3.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi delle sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

  1. imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

  2. imposta di registro;

  3. imposta di bollo;

  4. imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico;

  5. imposte ipotecarie;

  6. tasse sulle concessioni governative;

  7. tasse di pubblico insegnamento;

  8. tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione.

Sono altresi' attribuiti i nove decimi dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale.

Art 3.

((1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

  1. i nove decimi dell'imposta di registro;

  2. i nove decimi dell'imposta di bollo;

  3. i nove decimi delle imposte ipotecarie;

  4. i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.

  1. E' altresi' attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.

  2. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto e' attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

  3. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale.)) 1

Art 4.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito regionale:

  1. imposte di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra;

  2. imposta sull'energia elettrica;

  3. imposte di consumo sul caffe' e sul cacao;

  4. sovrimposta di confine;

  5. proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

  6. proventi del lotto al netto delle vincite.

E' altresi' attribuita alla regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale.

Art 4.

((1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:

  1. l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;

  2. i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;

  3. i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.

    1. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:

  4. l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonche' delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;

  5. l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

  6. l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;

  7. i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;

  8. l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.

    1. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.

    2. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

    3. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 e' attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

    4. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, e' quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.

    5. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.)) 1

Art 5.

La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

L'intendenza di finanza di Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'articolo 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto...

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