n. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2014 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Ugo Rossi, previa deliberazione della Giunta provinciale 14 febbraio 2014, n. 210 (doc. 1) e delibera di ratifica del Consiglio provinciale 19 febbraio 2014, n. 5 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27992 del 19 febbraio 2014 (doc. 3), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15HSO1Y) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri, n. 5, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 157, 179, 388, 427, primo periodo, 429, 481, 499, lettere b) e c), 500, 502, 504, 508, 511, 515, terzo periodo, 516, 521, 526, 527, 711, 712, 723, 725, 727 e 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Supplemento ordinario;

Per violazione: dell'art. 8, n. 1), dello Statuto speciale;

dell'art. 9, n. 10), dello Statuto speciale nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

degli articoli 16, 53, 54, 103, 104, 107, 108 dello Statuto speciale, nonche' delle correlative norme di attuazione;

degli articoli 87 e 88 dello Statuto speciale e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

del titolo V dello Statuto speciale, in particolare dell'art. 68, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115;

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 75, 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8;

degli articoli 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

nonche' del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto e diritto Premessa Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014). Tale legge ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate. E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 388 Il comma 388 dispone quanto segue: «Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,... non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria puo' avvalersi della facolta' di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli». Fra le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, co. 2, l. 196/2009 rientrano anche le Regioni, le Province autonome, gli enti locali ed i rispettivi enti strumentali. Per vero, lo stesso tenore tutto «intrastatale» della normativa lascia pensare che essa non sia destinata ad applicarsi agli enti dotati di autonomia costituzionale, ivi compresi i loro enti locali e strumentali. Tuttavia, vista l'assenza, nella l. 147/2013, di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, e' possibile che la disposizione in esame possa essere interpretata come direttamente vincolante anche per le Province autonome, gli enti locali trentini ed i rispettivi enti strumentali, con la conseguenza che i contratti di locazione stipulati dai predetti enti sarebbero sottoposti ad un controllo preventivo di merito da parte di una Amministrazione statale. Se questo fosse il senso del comma 388, esso violerebbe la potesta' legislativa primaria di questa Provincia in materia di organizzazione dei propri uffici e degli enti paraprovinciali e la corrispondente potesta' amministrativa: v. l'art. 8, n. 1), e l'art. 16 St. o, qualora ritenuti piu' favorevoli, l'art. 117, co. 4, e l'art. 118 Cost. (in quest'ultimo senso v. la sent. 219/2013, punto 16.5). E' chiaro, infatti, che la soggezione del rinnovo del contratto di locazione di immobili al nulla-osta dell'Agenzia del demanio rappresenta una ingerenza nell'autonomia organizzativa della Provincia e degli enti para-provinciali, una vera forma di «tutela amministrativa» che non trova alcun fondamento nello Statuto e nella Costituzione. L'art. 68 dello Statuto speciale stabilisce che «le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione» (v. anche l'art. 108 St.);

il relativo trasferimento e' stato concretamente attuato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), e conseguentemente le funzioni amministrative sui beni demaniali e su quelli patrimoniali trasferiti a questa Provincia sono esercitate della strutture amministrative della medesima. Inoltre, ai sensi del primo comma dell'art. 16 del d.lgs. 268/1992, «spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti». E' dunque pacifica l'ingerenza del comma 388 nell'autonomia organizzativa provinciale, spettando alla Provincia disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e la gestione del proprio patrimonio. Tale ingerenza non potrebbe in alcun caso essere giustificata sulla base della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. In primo luogo, rilevano due norme speciali: il gia' citato art. 16 d.lgs. 268/1992 (che attribuisce espressamente alla Provincia competenza sull'amministrazione del patrimonio e sui contratti regionali) e l'art. 79 dello Statuto, che regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre «all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (co. 1), e al comma 3 stabilisce che, «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo», aggiungendo che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale». Dunque, l'applicazione del comma 388, che rappresenta una misura di coordinamento finanziario, alla Provincia di Trento si pone in contrasto con l'art. 79 St. In secondo luogo, il comma 388 non rappresenta comunque un principio di coordinamento, in quanto e' volto a limitare una voce ultra-minuta di spesa, in modo non temporaneo e senza lasciare margini di svolgimento alla Provincia: anche sotto questo profilo, dunque, sono violati l'art. 117, co. 3, Cost. e l'autonomia finanziaria provinciale. Inoltre, la previsione di un potere preventivo di autorizzazione in capo ad un organismo statale e la disciplina del relativo procedimento si pongono in violazione del sistema dei rapporti fra Stato e Province autonome, quale risulta delineato dagli articoli 87 e 88 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. La legge statale non puo' introdurre, a carico della Provincia, controlli statali non previsti da queste fonti perche' la materia dei controlli rientra, appunto, nella sfera dei «rapporti tra Stato e Provincia», di competenza dello Statuto e delle norme di attuazione. Infine, il comma 388 si pone in contrasto con l'art. 2 d.lgs. 266/1992, in quanto detta una norma direttamente applicabile in materia provinciale (organizzazione provinciale o coordinamento della finanza pubblica);

l'esistenza di un mero dovere di adeguamento e' ribadita dall'art. 79, co. 4, St. per le «specifiche disposizioni legislative dello Stato» aventi «finalita' di coordinamento della finanza pubblica». E' pure violato l'art. 4 d.lgs. 266/1992, secondo il quale, nelle materie di competenza della Regione e delle Province autonome, la...

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