DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 115 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione

Coming into Force03 Maggio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/04/18/073U0115/CONSOLIDATED/20010518
Enactment Date20 Gennaio 1973
Published date18 Aprile 1973
Official Gazette PublicationGU n.101 del 18-04-1973 - Suppl. Ordinario
CAPO I BENI E DIRITTI DEMANIALI E PATRIMONIALI DI NATURA IMMOBILIARE DELLO STATO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Visti gli articoli 8, 9, 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e l'aviazione civile, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste. Decreta: Art. 1.

Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni di interesse storico e artistico, i porti lacuali e le opere di bonifica di competenza statale, indicati negli elenchi A), B) e C), annessi al presente decreto, nonche' gli altri beni, delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali allo Stato venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorita' amministrativa.

Art 2.

Saranno altresi' trasferite alle province di Trento e di Bolzano le opere relative alle categorie di beni indicati nel precedente articolo che siano in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 3.

Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei beni di cui all'art. 1.

La consegna dei beni di cui all'art. 2 dovra' essere effettuata non appena intervenuto il relativo collaudo.

CAPO II BENI E DIRITTI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE
Art 4.

Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprieta' della regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonche' gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorita' amministrativa.

Art 4.

Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprieta' della regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonche' gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorita' amministrativa.

Alle due province autonome sono altresi' trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale.

Art 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvedera' alla consegna alle province dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi dall'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio della regione, con l'intervento dei delegati della provincia interessata.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI
Art 6.

I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli.

L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Per i beni mobili della Regione iscritti in pubblici registri, i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione a favore delle province, che sara' effettuata a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Art 7.

Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna.

CAPO IV TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE E ALLA REGIONE DI ALTRI BENI
Art 8.

Oltre ai beni di cui al Capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:

  1. beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;

  2. gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprieta' dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi...

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