DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento

Coming into Force07 Maggio 1992
Published date22 Aprile 1992
Enactment Date16 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/04/22/092G0300/CONSOLIDATED/19920518
Official Gazette PublicationGU n.94 del 22-04-1992 - Suppl. Ordinario n. 69
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Enunciazioni di principi

  1. Considerato che nella regione Trentino-Alto Adige e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali e' compresa tra gli interessi nazionali, e' dovere istituzionale dello Stato, della regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale".

  2. Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potesta' statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.

Art 2.

Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale

  1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

  2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legisla- tive regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresi' la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

  3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 e' proposta entro novanta giorni, previa...

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