DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto

Coming into Force14 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/30/088G0363/CONSOLIDATED/20160329
Enactment Date15 Luglio 1988
Published date30 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.178 del 30-07-1988
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano, ciascuna costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da due consiglieri.

  2. I predetti magistrati sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano, . . . .

(( 2. Ciascuna sezione di controllo e' costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.

2-bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.

2-ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano e' istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.

2-quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonche' i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

2-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.

2-sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. ))

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento e' esercitato dalla sezione della Corte dei conti avente sede in Trento.

  2. Alla sezione e' assegnato il contingente di magistrati, funzionari ed impiegati indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. I primi dirigenti di cui alla tabella B sono collocati in posizione di fuori ruolo.

  3. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, puo', con propria ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione al consigliere piu' anziano.

  4. Qualora uno dei componenti non possa intervenire alla seduta della sezione, questa e' integrata dal magistrato piu' anziano facente parte degli uffici di controllo.

  5. I consiglieri che fanno parte della predetta sezione sono delegati al controllo sugli atti amministrativi della regione e della provincia di Trento secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Corte.

Art 2.

((1. Il controllo di legittimita' sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento.

  1. Il controllo di legittimita' sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano.))

Art 2.
  1. . . . il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento.

  2. . . . il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano.

Art 3.
  1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della provincia di Bolzano e' esercitato dalla sezione della Corte dei conti avente sede in Bolzano.

  2. Alla sezione sono assegnati i posti di magistrati indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

  3. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di Presidenza, puo, con propria ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione al consigliere piu' anziano.

  4. Qualora uno dei componenti non possa intervenire alla seduta della sezione, questa e' integrata dal magistrato piu' anziano facente parte dell'ufficio di controllo.

  5. I consiglieri che fanno parte della sezione sono delegati al controllo sugli atti amministrativi della provincia di Bolzano secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Corte.

  6. E' inoltre istituito il ruolo del personale amministrativo della sezione, indicato nella tabella D allegata al presente decreto.

  7. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 14 GIUGNO 1999, N. 212

Art 4.
  1. In ciascuna delle sezioni, in caso di assenza o impedimento, i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianita', nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

  2. I consiglieri sono sostituiti fra loro con ordinanza del presidente della sezione.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 14 GIUGNO 1999, N. 212

Art 5.
  1. Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano, soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, e' delegato uno dei consiglieri appartenenti rispettivamente alla sezione di Trento o di Bolzano. Rispetto a tali atti rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo, come regolata dalle norme in vigore.

Art 5.

(( 1. Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresi' competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimita' sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.

  1. I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto. ))

Art 6.
  1. Per il controllo sugli atti amministrativi della regione e delle province di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attivita' ed il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonche' per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di competenza dei presidenti delle sezioni stesse e dei presidenti di sezione preposti al...

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