DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 1999, n. 212 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti

Coming into Force16 Luglio 1999
Enactment Date14 Giugno 1999
Published date01 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/07/01/099G0290/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'art. 107, primo comma, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono soppresse le seguenti parole: "ciascuna costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da due consiglieri.".

  2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dai seguenti:

" 2. Ciascuna sezione di controllo e' costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.

2-bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.

2-ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano e' istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.

2-quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonche' i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

2-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.

2-sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:

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