DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 114 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale

Coming into Force27 Marzo 1965
Published date12 Marzo 1965
Enactment Date23 Gennaio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/03/12/065U0114/CONSOLIDATED/20180509
Official Gazette PublicationGU n.63 del 12-03-1965
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio; Decreta: Art 1.

La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote fisse di proventi erariali indicati dall'art. 49 dello Statuto ha inizio dal 26 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il primo esercizio finanziario decorre dalla stessa data e si chiude il 31 dicembre 1964.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio; Decreta: Art 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45

Art 2.

La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione.

Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per imposta generale sull'entrata relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici dello Stato situati fuori del territorio medesimo.

Sono comprese altresi' le somme versate per imposta generale sull'entrata riscossa nel territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori.

L'ammontare di detti proventi e' determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

Art 2.

La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione.

((Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.

Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di societa' o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unita', le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.

Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4.

L'ammontare di detti proventi e' determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, puo' istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi.

La regione puo' altresi' istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.))

Art 2.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45.

Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di societa' o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unita', le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45.

Art 3.

Il rimborso di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita', restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate, tenuto anche conto delle percentuali riservate ad altri enti ed istituti di cui al quarto comma del precedente articolo.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 45

Art 4.

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione, disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ove sia integralmente destinato per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che, non rientrando nella competenza della Regione, sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Art 4.

((1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporaneamente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

  1. Annualmente tra Governo e regione e' definito l'accordo che individua:

    1. l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

    2. l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo - delle spese derivanti dall'esercizio delle...

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