DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 8 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale

Coming into Force13 Febbraio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/29/097G0021/CONSOLIDATED/19970301
Published date29 Gennaio 1997
Enactment Date02 Gennaio 1997
Official Gazette PublicationGU n.23 del 29-01-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, sono sostituiti dai seguenti:

"Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.

Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di societa' o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unita', le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.

Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4.

L'ammontare di detti proventi e' determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, puo' istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi.

La regione puo' altresi' istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963. - Il D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1965. - L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/63 prevede che: "Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di...

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