DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1994, n. 320 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta

Coming into Force15 Giugno 1994
Published date31 Maggio 1994
Enactment Date22 Aprile 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/05/31/094G0402/CONSOLIDATED/20150421
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la proposta della commissione paritetica;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 6 aprile 1994;

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA Art. 1. Modifiche alle norme di attuazione

  1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16 maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434, nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale.

Art 2.

Invalidi civili

  1. Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennita' sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla regione.

Art 3.

Strade statali

  1. Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla regione.

  2. I provvedimenti statali di declassificazione, nonche' l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall'art. 6, comma 3, lettera b), della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

  3. D'intesa tra lo Stato e la regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la strada statale n. 26.

Art 4.

Servizio antincendio

  1. Il servizio antincendio della regione Valle d'Aosta e' autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. La regione procedera' all'emanazione della legislazione di cui all'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196, entro il termine del 31 dicembre 1994.

  3. Si applica l'art. 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art 5.

Diritto di voto

  1. Nei comuni di provenienza e' istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

  2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione a norma del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, restano iscritti per la durata di un anno nella lista indicata dal comma 1.

  3. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data in cui il cittadino viene iscritto, a norma delle vigenti leggi, nell'anagrafe della popolazione residente del comune di immigrazione sito nel territorio della predetta regione. A tal fine i sindaci dei comuni della regione devono comunicare i nominativi dei cittadini di cui trattasi ai comuni di loro ultima residenza nel restante territorio della Repubblica.

Art 5.

(Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

(( 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;

  2. risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;

  3. sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.

  1. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita' accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purche' si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.))

Art 6.

Liste elettorali

  1. Gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista nell'art. 5, hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune nelle elezioni per il rinnovo dei consigli della regione e della provincia in cui e' compreso il comune medesimo.

  2. Gli...

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