IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Visto l'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 6 aprile 1994;
Visto l'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA Art. 1. Modifiche alle norme di attuazione
Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16 maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434, nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale.