LEGGE 16 maggio 1978, n. 196 - Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta

Coming into Force07 Giugno 1978
Published date23 Maggio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/23/078U0196/CONSOLIDATED/20150421
Enactment Date16 Maggio 1978
Official Gazette PublicationGU n.141 del 23-05-1978
TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N 4.
Capo I TRASFERIMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Art 2.

Ferme restando le funzioni amministrative finora delegate alla regione Valle d'Aosta, sono delegate alla regione medesima, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all'articolo 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzioni spettino alla regione a titolo proprio.

Art 3.

Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunita' montane, sono attribuite ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalita' e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto.

Art 4.

Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica.

Art 5.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

  1. ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee;

  2. agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo;

  3. alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;

  4. all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;

  5. al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

  6. alla concessione di marchi di qualita' di prodotti agricoli, salvi i poteri della regione in materia di incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

  7. alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

  8. all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;

  9. all'alimentazione;

  10. al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche;

  11. alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici;

  12. al rilascio delle licenze di porto di armi.

L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) e' delegato alla regione per il proprio territorio.

Sono altresi' delegate alla regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art 6.

In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere f), g), m), q), ultima parte, ed all'articolo 3, lettera c), e fermi restando l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'articolo 12, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge:

"Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta.

Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

  1. alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

  2. alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovra' essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale teste' previsto, comportano il trasferimento delle strade;

  3. alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

  4. agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

  5. alle opere idrauliche di prima classe;

  6. ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

  7. all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi;

  8. ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.

Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti".

Art 7.

E' trasferito alla regione Valle d'Aosta l'ufficio del genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

Sono altresi' trasferite alla regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile di Aosta e la cui attivita' sia inerente alle funzioni amministrative della regione.

Fino a quando la regione non avra' disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del genio civile di Aosta viene posto a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le funzioni gia' esercitate dal provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della...

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