LEGGE 25 maggio 1970, n. 364 - Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Coming into Force04 Luglio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/06/19/070U0364/CONSOLIDATED/20040423
Published date19 Giugno 1970
Enactment Date25 Maggio 1970
Official Gazette PublicationGU n.152 del 19-06-1970
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Fondo di solidarieta' nazionale).

Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verra' fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1.970.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche:

  1. il pronto intervento per sovvenire alle piu' immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonche' delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

  2. la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonche' la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

  3. l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonche' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102

Art 2.

(Procedure per l'impiego del fondo).

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio.

Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. Inoltre verra' stabilita l'entita' della spesa da prelevarsi dal "Fondo" e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonche' quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite.

L'entita' della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sara' stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del "Fondo" con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione, alle disponibilita' residue sulle dotazioni del "Fondo".

La prima, ed eventualmente la seconda, annualita' relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal "Fondo" ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualita' saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro viene stabilito annualmente l'importo da prelevare dal "Fondo" per le iniziative di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c).

Art 2.

(Procedure per l'impiego del fondo).

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste ..., entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio.

Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. ...

I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonche' quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c).

L'entita' della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sara' stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del "Fondo" con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione, alle disponibilita' residue sulle dotazioni del "Fondo".

La prima, ed eventualmente la seconda, annualita' relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal "Fondo" ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualita' saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 ottobre 1976, n.750.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102

Art 3.

(Pronto intervento).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

  1. sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge;

  2. immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

  3. concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento; nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102

Art 4.

(Interventi per il ripristino delle strutture).

Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano e provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di piu' aziende, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformita' del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102

Art 5.

(Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione).

A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e...

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