DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976 - Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Coming into Force19 Novembre 1966
Enactment Date18 Novembre 1966
Published date19 Novembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/11/19/066U0976/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.292 del 19-11-1966
Opere pubbliche ed abitati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanita' e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art 1.

E' autorizzata la spesa di L. 147.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966:

  1. alle esigenze indicate nell'art. 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

  2. alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati e di scuole statali di ogni ordine e grado;

  3. al ripristino delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, finanziate a totale carico dello Stato o con il concorso od il contributo dello Stato, in corso di esecuzione al momento delle alluvioni e limitatamente alla parte dei lavori gia' eseguita;

  4. alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.

La predetta somma sara' stanziata in ragione di lire 10.000.000.000, di L. 80.870.000.000 e di L. 56.130.000.000 rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art 1.

((E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi

nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

  1. alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

  2. alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonche' di scuole statali di ogni ordine e grado;

  3. al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

  4. al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;

  5. al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

  6. alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;

  7. al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

  8. all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruita' del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le strade non statali, ancora non classificate.

Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

La predetta somma sara' stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.180 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968)).

Art 1.

E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi

nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

  1. alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

  2. alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonche' di scuole statali di ogni ordine e grado;

  3. al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

  4. al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;

  5. al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

  6. alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;

  7. al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

  8. all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruita' del prezzo, e, ove occorra, quello...

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