LEGGE 1 novembre 1965, n. 1179 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia

Coming into Force04 Novembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/11/03/065U1179/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date01 Novembre 1965
Published date03 Novembre 1965
Official Gazette PublicationGU n.275 del 03-11-1965
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione della attivita' edilizia, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonche' degli enti, istituti e societa' di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del Comune interessato, anche su aree:

  1. comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purche' siano giu' dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

  2. non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilita' di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtu' di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare".

    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

    "Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonche' le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.

    I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite...

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