DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022 - Norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia

Coming into Force06 Settembre 1965
Published date06 Settembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/09/06/065U1022/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date06 Settembre 1965
Official Gazette PublicationGU n.224 del 06-09-1965
TITOLO I Provvedimenti per l'edilizia popolare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare provvedimenti per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art 1.

Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'INCIS, dell'ISES e di Cooperative edilizie, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecentomilioni per l'anno finanziario 1967.

Art 1.

Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonche' degli enti, istituti e societa' di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967.

Art 2.

I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati, anche su aree non comprese nei programmi comunali di utilizzo di cui all'articolo 11 della stessa legge purche' siano gia' dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio ovvero infine i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, anche su aree al di fuori dei piani di zona adottati ed approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, quando non vi siano, nell'ambito dei detti piani, aree urbanizzate e sempre che si preveda che le aree prescelte siano dotate nel successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alle previsioni dei piani urbanistici, ove esistano, adottati ed approvati.

Le disposizioni di cui ai primi due commi del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtu' di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare.

Art 2.

((I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del Comune interessato, anche su aree:

  1. comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purche' siano giu' dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

  2. non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilita' di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtu' di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare)).

Art 3.

Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sono stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'aiuto finanziario 1965.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad assegnare ai Provveditorati alle opere pubbliche i fondi occorrenti ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

TITOLO II Agevolazioni creditizie per l'edilizia
Art 4.

Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni di cui al presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni non di lusso sino all'importo del 75% della spesa necessaria per l'acquisizione della area e la realizzazione della costruzione e del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi del presente titolo, sempre che trattasi di abitazioni gia' costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilita' in data non anteriore al 1 gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I mutui sono garantiti da ipoteca di 1° grado sulla area e sulla costruzione.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, e' concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi fino alla concorrenza del 35% dell'importo della spesa. In relazione alla predetta garanzia, e' iscritta, d'ufficio, sull'immobile acquisito dal mutuatario, ipoteca legale di 2° grado.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facolta' di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonche' spese accessorie in misura superiore al 5,50% annuo.

Art 4.

((Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonche' le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 23 per cento dello ammontare complessivo delle operazioni di mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo, sempre che trattasi di abitazioni gia' costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilita' in data non anteriore al 1 gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione.

I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.

La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventera' operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e cio' purche' l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.

La garanzia dello Stato continuera' a sussistere, qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facolta' di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonche' spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale. I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.

I mutui in contanti vengono stipulati con le modalita' di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli Istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinche' il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.

I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto e' a loro carico...

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