LEGGE 17 agosto 1960, n. 908 - Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'Amministrazione centrale

Coming into Force15 Settembre 1960
End of Effective Date31 Dicembre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/08/31/060U0908/CONSOLIDATED/20180406
Enactment Date17 Agosto 1960
Published date31 Agosto 1960
Official Gazette PublicationGU n.212 del 31-08-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonche' di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di Uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:

  1. ordinativi diretti;

  2. ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni gia' in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;

  3. ruoli di spesa fissa.

Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, in conformita' del disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonche' degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Art 2.

Per ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonche' della emissione dei titoli di cui all'articolo 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi.

Con le stesse modalita' potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.

Art 3.

Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente articolo 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui allo articolo 64, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art 4.

I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla...

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