LEGGE 2 luglio 1949, n. 408 - Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Coming into Force18 Luglio 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/07/18/049U0408/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date02 Luglio 1949
Published date18 Luglio 1949
Official Gazette PublicationGU n.162 del 18-07-1949
TITOLO I Costruzione di case popolari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per la concessione di contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica costruiscano case popolari il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;

lire due miliardi nell'esercizio 1950-51 lire un miliardo nell'esercizio 1951-52.

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.

I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.

La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire quattro miliardi nell'esercizio 1950-51, per lire cinque miliardi nell'esercizio 1951-52, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1952-53 al 1983-84, per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85 e per lire un miliardo nell'esercizio 1985-86.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino al 1985-86 compreso.

Art 1.

((Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;

lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51)).

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.

I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.

((La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso)).

Art 1.

Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;

lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51.

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.

I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.

La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. 3

Art 2.

All'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:

10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;

14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti".

Art 3.

Le case popolari costruite dagli enti e societa' indicate ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.

Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

Art 4.

All'art. 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito il seguente:

"Non possono essere assegnate in proprieta' case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra, abitazione di almeno tre vani ed accessori.

Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1 luglio 1947, nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni". L'art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' abrogato.

Art 5.

L'art. 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, e sostituito dal seguente:

"Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle societa' di cui al precedente art. 16.

Ogni alloggio deve:

1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3) essere fornito di latrina propria;

4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non puo' essere superiore:

a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilita', e di normale necessita'. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore...

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