DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 1029 - Disposizioni integrative dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie

Coming into Force20 Agosto 1948
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/08/05/048U1029/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date17 Aprile 1948
Published date05 Agosto 1948
Official Gazette PublicationGU n.180 del 05-08-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 194,6, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; Art. 1.

Gli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, possono essere assegnati oltre che in semplice locazione anche in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, fermo restando quanto disposto per le societa' e gli enti morali di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600.

Dall'assegnazione con patto di futura vendita e di riscatto sono esclusi gli alloggi costruiti dall'istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e dalle societa' cooperative edilizie, per i quali continuano ad essere applicate le norme del vigente testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive disposizioni, in quanto non siano derogate da quelle del presente decreto.

Art 2.

Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell'ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo dello Stato, e di una quota per rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.

Le locazioni sono accordate a tutti coloro che ne facciano richiesta e dimostrino di avervi titolo in base alle disposizioni contenute nel regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, e nel presente decreto, nell'ordine di precedenza determinato dalla priorita' della domanda.

Sono vietate la permuta del turno di prenotazione e qualsiasi cessione dell'alloggio assegnato con patto di futura vendita e di riscatto.

All'uopo gli enti locatori sono tenuti ad inscrivere in unico elenco tutte le domande che ad essi pervengono secondo l'ordine di arrivo, ed a comunicare ai richiedenti il numero progressivo col quale ciascuna domanda viene inscritta nel detto elenco.

Art 3.

Il trasferimento di proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo si effettua col contratto di compravendita allo scadere della locazione, la cui durata non puo' eccedere i venticinque anni. Il locatario dopo trascorsi dieci anni dall'inizio della locazione puo' richiedere il trasferimento anticipato della proprieta' dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT