LEGGE 22 giugno 1950, n. 471 - Autorizzazione a riversare il limite di impegno di lire un miliardo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio 1951-52 in aumento di quello di lire due miliardi del 1950-51

Coming into Force19 Luglio 1950
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date18 Luglio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/07/18/050U0471/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date22 Giugno 1950
Official Gazette PublicationGU n.162 del 18-07-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' sostituito dal seguente:

"Per la concessione dei contributi in annualita' da parte dello Stato agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i seguenti impegni:

lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;

lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51".

Il quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono sostituiti dai seguenti:

"La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85.

"Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso".

Art 2.

Alla maggiore spesa di un miliardo derivante per l'esercizio 1950-51 dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e...

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