LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1142 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Coming into Force31 Dicembre 1966
Published date30 Dicembre 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/12/30/066U1142/CONSOLIDATED/19671212
Enactment Date23 Dicembre 1966
Official Gazette PublicationGU n.328 del 30-12-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonche' di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;

g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruita' del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le strade non statali, ancora non classificate.

Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.

La predetta somma sara' stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.180 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968".

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"E' autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprieta' dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;

d) alle opere di difesa marittima dei territori, dei litorali nonche' delle isole in laguna di Venezia, da Chioggia sino alla Piave vecchia.

Detta somma sara' stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968".

All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279".

L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprieta' delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unita' immobiliare".

All'articolo 8, secondo comma, le parole: "sia inferiore a tale somma", sono sostituite dalle altre: "non superi tale somma".

L'articolo 9 e' soppresso.

All'articolo 10 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

"Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

L'esecuzione dei lavori di competenza di Comuni, Province ed altri Enti pubblici e' attribuita agli Enti medesimi quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli Uffici di cui al primo comma possono, inoltre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione degli altri lavori agli Enti interessati i quali forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche. In tali casi essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonche' al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresi', autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamita'".

L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

"Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nei precedenti articoli anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprieta' prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere e' affidata agli Enti pubblici di cui ai secondo comma dell'articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo puo' dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori gia' iniziati e le opere gia' eseguite d'iniziativa degli Enti stessi ed autorizzarne la prosecuzione.

I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonche' quello previsto dal secondo comma dell'articolo 8".

All'articolo 13 e' soppresso il secondo comma.

Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 13-bis. - Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi, di cui al precedente articolo 1 hanno titolo di preferenza nella assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare".

All'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per...

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