DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Coming into Force13 Maggio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/04/28/067U0223/CONSOLIDATED/20110921
Enactment Date20 Marzo 1967
Published date28 Aprile 1967
Official Gazette PublicationGU n.106 del 28-04-1967
TITOLO I Dell'elettorato attivo
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta:

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 marzo 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 135. - GRECO TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. Art. 1. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta:

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 marzo 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 135. - GRECO TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. Art. 1. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Art 2.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2)

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;

2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

  1. per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del codice penale, e con esclusioni in ogni caso delle figure colpose:

    peculato (art. 314 Codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), associazione per delinquere (art. 416), devastazione e saccheggio (art. 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (art. 472), falsita' in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsita' in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'art. 527; delitti di aborto (articoli 545 e 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (art. 564), omicidio (art. 575 e seguenti), lesioni gravissime (art. 583, capoverso), furto aggravato (art. 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (art. 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (art. 643), usura (art. 644), frode in emigrazione (art. 645) e ricettazione (art. 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

  2. per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi di azzardo).

    Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;

    8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista.

    Le disposizioni dei numeri 5), 6), 7) e 8) non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.

Art 2.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2)

Non sono elettori:

1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N.180;

2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

  1. per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del codice penale, e con esclusioni in ogni caso delle figure colpose:

    peculato (art. 314 Codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), associazione per delinquere (art. 416), devastazione e saccheggio (art. 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a...

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