LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

Coming into Force14 Ottobre 1947
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1947/10/13/047U1058/CONSOLIDATED/20091214
Published date13 Ottobre 1947
Enactment Date07 Ottobre 1947
Official Gazette PublicationGU n.235 del 13-10-1947 - Suppl. Ordinario n. 2350
TITOLO I DELL'ELETTORATO ATTIVO.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art 1.

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.

Art 2.

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;

2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'art. 215 del Codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata liberta' degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumita' pubblica, esclusi i colposi, per falsita' in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsita' in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; falsita' in atti, per delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553, per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista;

9) i tenutari dei locali di meretricio;

10) i concessionari di case da giuoco.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.

Art 2.

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;

2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell'art. 215 del Codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

((7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

  1. per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

    peculato (articolo 314 Codice penale), malversazione (articolo 315) concussione (articolo 317), correzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa, testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsita' in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsita' in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 614), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

  2. per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

    Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza)).

    8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista;

    9) i tenutari dei locali di meretricio;

    10) i concessionari di case da giuoco.

    Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.

Art 2.

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;

2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del...

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