Modalita' di funzionamento del , legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361. (Deliberazione n. 76/2005).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 luglio 2005 Modalita' di funzionamento del ´Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

e gli investimenti in ricercaª, legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361.

(Deliberazione n. 76/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1∞ marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.

641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, e in particolare

il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a, un apposito fondo rotativo denominato ´Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricercaª; il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo; il comma 356, che assegna a questo Comitato i compiti di

  1. stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati; b) approvare una convenzione-tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti; c) prevedere la misura minima del tasso di interesse da applicare; d) stabilire la durata massima del piano di rientro; e) prevedere che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale; il comma 360, che riconosce alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sulle somme erogate in anticipazione, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del sopraccitato comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente; il comma 361, modificato dall'art. 11-ter, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 e pone a carico del fondo per le aree sottoutilizzate, per gli interventi finanziati dallo stesso, una quota dei predetti oneri pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e in particolare

l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n.

311/2004 al sostegno di attivita' nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalita' e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorita' nei progetti di investimento da finanziare; l'art. 8, comma 1, lettera b), che, nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attivita' produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 356, della citata legge n. 311/2004, la funzione di determinare i criteri generali e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato; Tenuto conto che, ordinariamente, l'infrastrutturazione materiale delle aree sottoutilizzate, in attuazione della legge n. 208/1998, finanzia interventi nel settore della ricerca gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e regolati con le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con vincolo territoriale; Considerato che, con le stesse modalita', e' possibile destinare specifiche disponibilita' del fondo rotativo per il sostegno della ricerca e sviluppo e innovazione digitale, utilizzando per questi ultimi le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; Considerata l'esigenza, emersa anche dal confronto con le parti economiche e sociali, di assicurare le opportune condizioni di trasparenza di mercato e il contenimento dei costi di finanziamento per le imprese; Tenuto conto che il finanziamento bancario e il finanziamento agevolato saranno concessi a seguito di adeguata e positiva valutazione del merito di credito e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'investimento da parte dei soggetti finanziatori che cofinanziano l'investimento attraverso finanziamenti ordinari di pari durata e che le garanzie che verranno richieste assisteranno il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi; Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lettera c), del gia' citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n.

80/2005, che fissa il tasso di finanziamento pubblico agevolato da applicare alle misure di agevolazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere d) e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo; Tenuto conto delle richieste di assegnazioni delle risorse formulate dalle Amministrazioni; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una prima assegnazione delle risorse del Fondo, da considerarsi come esperienza pilota per le successive ripartizioni, secondo le modalita' previste dall'art.

1, comma 355, della legge n. 311/2004, destinando ai progetti di investimento inerenti la ´ricerca e sviluppoª, in considerazione della loro rilevanza strategica, un importo pari a circa la meta' del totale delle risorse della prima assegnazione. Il Comitato garantira' anche nei successivi riparti adeguata attenzione a tali progetti di investimento, cosi' da assicurare a programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese una quota pari ad almeno il 30 per cento, come fissato dall'art. 6 del citato decreto-legge n.

35/2005, convertito nella legge n. 80/2005; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera

  1. Le risorse del ´Fondo rotativo per il sostegno alle impreseª (Fondo) istituito con legge 30 dicembre 2004, art. 1, comma 354, sono erogate nel rispetto dei seguenti principi generali

    integrazione tra i canali di finanziamento agevolato e ordinario; redditivita' dei progetti di investimento da finanziare; assegnazione territoriale delle risorse nel rispetto della percentuale di copertura degli oneri posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate; adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacita' potenziale di restituzione del finanziamento; trasparenza delle condizioni di mercato; congruita' dei costi di gestione delle operazioni di finanziamento attivate.

  2. In sede di prima applicazione, la dotazione finanziaria da destinare agli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo e' stabilita nella misura di 3.700 Meuro ripartiti secondo lo schema illustrato nelle tabelle allegate 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.

  3. Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 356, della legge n. 311/2004, al fine di accertare che siano poste in essere procedure di valutazione del merito di credito coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia (Basilea 2) e che tale valutazione sia stata finalizzata anche all'accertamento della sostenibilita' economico-finanziaria dell'investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di finanziamenti pubblici, e' approvata la convenzione-tipo allegata alla presente delibera (allegato 3) di cui costituisce parte integrante, che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti per l'utilizzo delle risorse del fondo.

    Tale convenzione-tipo, dopo un primo biennio di applicazione e sulla base dell'esperienza trascorsa, potra' essere soggetta ad un processo di revisione da sottoporre all'approvazione di questo Comitato.

  4. Il tasso d'interesse minimo da applicare per i finanziamenti agevolati e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento annuo.

  5. La durata massima dei finanziamenti a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT