LEGGE 8 agosto 1995, n. 341 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse

Coming into Force19 Agosto 1995
Enactment Date08 Agosto 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/08/18/095G0381/ORIGINAL
Published date18 Agosto 1995
Official Gazette PublicationGU n.192 del 18-08-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle

politiche dell'Unione europea CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

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Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1995, N. 244

All'articolo 1, e' premesso il seguente:

"Art. 01. - (Finalita'). - 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III".

All'articolo 1:

al comma 1, sono premesse le parole: "Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,";

al comma 3, al secondo e al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 60 per cento".

All'articolo 2, comma 3, primo periodo, la parola: "prescelta" e' sostituita dalla seguente: "individuata"; e, al secondo periodo, le parole: "terra' conto" sono sostituite dalle seguenti: "avverra' con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto".

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili). - 1- All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "nei settori" sono inserite le seguenti: "della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,"".

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono inserite le seguenti: "d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e"; e dopo le parole: "per investimenti cofinanziati dall'Unione europea" sono inserite le seguenti: ", per investimenti cofinanziati dai privati".

L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Disposizioni organizzative). - 1- Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

  1. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonche' rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

  2. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle Amministrazioni pubbliche...

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