ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1995, N. 244
All'articolo 1, e' premesso il seguente:
"Art. 01. - (Finalita'). - 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III".
All'articolo 1:
al comma 1, sono premesse le parole: "Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,";
al comma 3, al secondo e al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 60 per cento".
All'articolo 2, comma 3, primo periodo, la parola: "prescelta" e' sostituita dalla seguente: "individuata"; e, al secondo periodo, le parole: "terra' conto" sono sostituite dalle seguenti: "avverra' con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili). - 1- All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "nei settori" sono inserite le seguenti: "della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,"".
All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono inserite le seguenti: "d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e"; e dopo le parole: "per investimenti cofinanziati dall'Unione europea" sono inserite le seguenti: ", per investimenti cofinanziati dai privati".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Disposizioni organizzative). - 1- Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonche' rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.
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La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle Amministrazioni pubbliche...