DECRETO-LEGGE 24 aprile 1995, n. 123 - Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse

Coming into Force25 Aprile 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/24/095G0173/CONSOLIDATED/19950818
Enactment Date24 Aprile 1995
Published date24 Aprile 1995
Official Gazette PublicationGU n.95 del 24-04-1995
Capo I INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Agevolazioni in forma automatica

  1. Le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

  2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento. da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

  3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 50 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 50 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.

  4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

  5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

  6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

Art 2.

Fondo di garanzia

  1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di piu' elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonche' su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

  2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalita' e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

  3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo e' affidata a una banca, o a una societa' a prevalente partecipazione bancaria, prescelta dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo terra' conto della sua operativita', o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonche' dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

Art 3.

Utilizzazione disponibilita' su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

    " 1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

  2. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

    1. operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

    2. investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.".

  3. Il Mediocredito centrale e' autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalita' da esso stabilite, le operazioni gia' presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potra' corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

Art 4.

Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea

  1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra...

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