LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329 - Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili

Coming into Force29 Dicembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/12/14/065U1329/CONSOLIDATED/20160122
Enactment Date28 Novembre 1965
Published date14 Dicembre 1965
Official Gazette PublicationGU n.311 del 14-12-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Chiunque intenda vendere con riserva di proprieta' o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprieta' al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalita' che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.

Art 2.

Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

Art 3.

I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonche' gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalita' dei contraenti, nonche' quella della localita' in cui sara' installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva dalla proprieta', o dei diritti del locatore, nonche' il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

Art 4.

Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art 5.

Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.

Art 6.

Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate...

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