DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490 - Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia

Coming into Force10 Agosto 1994
Enactment Date08 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/10/094G0540/CONSOLIDATED/20121213
Published date10 Agosto 1994
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. 5

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. (5) 6

Art 2.

Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

  1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.

  2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato puo' essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse modalita' e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti.

Art 2.

Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

  1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.

  2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato puo' essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse modalita' e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti.

((2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalita' necessarie per:

  1. attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o piu' prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

  2. equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

  3. rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).

2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.))

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. 5

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. (5) 6

Art 3.

Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

  1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attivita' di cui all'allegato 2.

  2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. 5

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. (5) 6

Art 4.

Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47

  1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i...

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