LEGGE 17 gennaio 1994, n. 47 - Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575

Coming into Force09 Febbraio 1994
Enactment Date17 Gennaio 1994
Published date25 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/25/094G0057/CONSOLIDATED/19980730
Official Gazette PublicationGU n.19 del 25-01-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10- bis della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalita' di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;

  2. previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in piu' copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;

  3. individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione puo' adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e puo' concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalita' stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

  4. definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive...

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