DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (12G0240)

Coming into Force28 Dicembre 2012
Published date13 Dicembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/12/13/012G0240/ORIGINAL
Enactment Date15 Novembre 2012
Official Gazette PublicationGU n.290 del 13-12-2012
Capo I Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.

.

Art 2.

Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

;

  1. all'articolo 85:

1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi...

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