DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67 - Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

Coming into Force27 Marzo 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/26/097G0108/CONSOLIDATED/20201216
Published date26 Marzo 1997
Enactment Date25 Marzo 1997
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale

  1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalita', fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresi' versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalita' previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

  2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 465 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.465 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  3. Al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, con priorita' per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale

  1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalita', fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresi' versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalita' previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.

  2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, Al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, con priorita' per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con...

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