LEGGE 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Coming into Force09 Giugno 1989
End of Effective Date28 Aprile 2006
Enactment Date18 Maggio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/05/25/089G0240/CONSOLIDATED/20170202
Published date25 Maggio 1989
Official Gazette PublicationGU n.120 del 25-05-1989 - Suppl. Ordinario n. 38
TITOLO I LE ATTIVITA', I SOGGETTI, I SERVIZI
CAPO I LE ATTIVITA'

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' della legge)

  1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

  2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni che seguono.

  3. Ai fini della presente legge si intende:

    1. per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

    2. per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

    3. per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

    4. per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonche' il territorio che puo' essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di piu' corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore,

    5. per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorita' amministrativa.

  4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

  5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonche' principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Art 2.

(Attivita' conoscitiva)

  1. Nell'attivita' conoscitiva, svolta per le finalita' della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio, valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1.

  2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle provincie autonome.

  3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Art 3.

(Le attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione).

  1. Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'articolo 1 curano in particolare.

    1. la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

    2. la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche' delle zone umide;

    3. la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

    4. la disciplina delle attivita' estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

    5. la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

    6. il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

    7. la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dell'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

    8. il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

    9. la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonche' la polizia delle acque;

    10. lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonche' della gestione degli impianti;

    11. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

    12. la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

    13. la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicita' e di efficienza delle prestazioni;

    14. il riordino del vincolo idrogeologico;

    15. l'attivita' di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

  2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneita' di:

    1. condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

    2. modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

TITOLO I LE ATTIVITA', I SOGGETTI, I SERVIZI
CAPO II I SOGGETTI CENTRALI
Art 4.

(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

  1. le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo...

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