(Finalita' della legge)
La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
Per il conseguimento delle finalita' perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni che seguono.
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Ai fini della presente legge si intende:
per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonche' il territorio che puo' essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di piu' corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore,
per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorita' amministrativa.
Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonche' principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.