LEGGE 23 maggio 1997, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

Coming into Force25 Maggio 1997
Published date24 Maggio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/24/097G0170/ORIGINAL
Enactment Date23 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.119 del 24-05-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 1997 SCALFARO Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67

All'articolo 1:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni";

al comma 2, primo periodo, le parole: "465 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "515 miliardi" e le parole: "1.465 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "1.515 miliardi";

al comma 3 sono premesse le seguenti parole: "Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,".

All'articolo 2, al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato".

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: "L'erogazione del contributo " fino a: "per l'anno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997";

al comma 3, primo periodo, le parole: "nel limite complessivo di lire 40 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi";

al comma 4, capoverso 21, le parole: "sessanta" e "venti" sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quaranta" e "quaranta";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilita' ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parita' di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16...

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