LEGGE 24 luglio 1981, n. 390 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno

Coming into Force29 Luglio 1981
Enactment Date24 Luglio 1981
Published date28 Luglio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/07/28/081U0390/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.205 del 28-07-1981
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e' prorogato fino ad un massimo di sei mesi";

Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis. - Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attivita' non incompatibili con la loro professionalita', per opere o servizi di pubblica utilita', ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente e' elevato al novanta per cento con un importo massimo non superiore al salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente...

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