DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86 - Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Coming into Force23 Marzo 1988
Enactment Date21 Marzo 1988
Published date22 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/22/088G0142/CONSOLIDATED/20150923
Official Gazette PublicationGU n.68 del 22-03-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' di provvedere al potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, e' differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.

  2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986, i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianita' di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.

Art 2.
  1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

  3. Le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990.

  4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennita' di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e' dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.

  5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1› gennaio 1988.

  6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: ", cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.".

Art 2.
  1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

  3. A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 Le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990.

  4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennita' di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e' dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.

  5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1› gennaio 1988.

  6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: ", cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.".

6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

Art 2.
  1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

  3. A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 Le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990.

  4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennita' di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e' dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.

  5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, e' obbligatorio a decorrere dal 1› gennaio 1988.

  6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: ", cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.".

6-bis. I...

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