LEGGE 3 ottobre 1987, n. 398 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Coming into Force03 Ottobre 1987
Enactment Date03 Ottobre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/10/03/087U0398/ORIGINAL
Published date03 Ottobre 1987
Official Gazette PublicationGU n.231 del 03-10-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    e' premessa la seguente rubrica:

    "(Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)";

    il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari".

    All'articolo 2:

    e' premessa la seguente rubrica:

    "(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero)";

    il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    "4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:

    1. il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilita', dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attivita' presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla successive lettere;

    2. il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

    3. i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorita' del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

    4. sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attivita' lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente;

    5. il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

    6. il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee...

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