LEGGE 20 maggio 1988, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Coming into Force21 Maggio 1988
Published date21 Maggio 1988
Enactment Date20 Maggio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/05/21/088G0227/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.118 del 21-05-1988
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 2:

    al comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 11, 12 e 13";

    al comma 3, sono premesse le parole: "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria".

    All'articolo 3:

    il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale";

    dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

    "1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano piu' di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel limite di centocinquanta unita'.

    1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda, nonche' della entita' di eccedenza del personale.

    1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilita' della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845";

    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e' disposta" sono aggiunte le seguenti: ", in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,";

    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

    "2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "3-bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' sostituito dal seguente:

    '56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'".

    All'articolo 4:

    dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

    "4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente:

    '1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento...

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