LEGGE 23 aprile 1981, n. 155 - Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica

Coming into Force12 Maggio 1981
Enactment Date23 Aprile 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/27/081U0155/CONSOLIDATED/19910402
Published date27 Aprile 1981
Official Gazette PublicationGU n.114 del 27-04-1981 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Concorsi)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonche', nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresi' disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale puo' essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivista, dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati tendenti ad accertare la maturita' dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto puo' anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici indetti dopo il 1 gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Art 2.

(Commissioni di esame)

Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.

Art 3.

(Inserimento nel ruolo speciale)

Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante presso l'INPS alla data dei 30 settembre 1980 e' inserito nell'apposito ruolo speciale costituito presso l'Istituto stesso con decorrenza 1 luglio 1980.

Art 4.

(Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70)

In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno, tra l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilita' direttiva e di professionalita' tecnica; anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto organizzativo sara' regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato gia' appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e' costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonche' da 6 membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.

Il concorso di cui all'articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo quanto sara' diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalita' di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.

I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalita' specifiche e sugli indici di produttivita' sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 - e' finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttivita', dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle piu' elevate professionalita' e all'incentivazione alla mobilita'. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potra' in nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le retribuzioni del personale, sara' determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

(Beni strumentali)

Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

"Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma".

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, e' aggiunto il seguente comma:

"Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalita'".

L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' abrogato.

Art 6.

(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art 7.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i...

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